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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

75708
Regno d'Italia 28 occorrenze
  • 1933
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Il vaglia cambiario, steso su carta filigranata, ha un numero progressivo di emissione e deve essere munito di una tabella numerica laterale

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Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione dell'assegno bancario derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la

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Dei titoli speciali dell'Istituto di emissione.

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Qualora nell'assegno venga indicata una data di emissione posteriore a quella dell'effettiva emissione dell'assegno non giustificata dal periodo di

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Della emissione e della forma dell'assegno bancario.

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L'azione contro l'emittente si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione.

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I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell'assegno bancario come data d'emissione.

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L'assegno bancario libero, redatto su carta filigranata, ha un numero progressivo di emissione tanto dell'Istituto trattario quanto del

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L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d'emissione è pagabile nel giorno di presentazione.

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Il possessore decade dall'azione di regresso, se non presenta il titolo per il pagamento entro trenta giorni dall'emissione.

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La morte del traente e la sua incapacità sopravvenuta dopo l'emissione lasciano inalterati gli effetti dell'assegno bancario.

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Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

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Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di

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L'assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.

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L'istituto può affidare l'emissione di assegni circolari muniti del suo visto ad un banchiere suo corrispondente, il quale deve firmare l'assegno

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emissione, eccetto quella dell'art. 91.

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Se un assegno bancario è tratto fra due piazze che hanno calendari diversi, il giorno dell'emissione è sostituito con quello corrispondente del

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Al vaglia cambiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano le disposizioni per l'analogo titolo dell'Istituto di emissione, ad

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Le disposizioni sugli assegni circolari e sui titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia contenute in

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Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione, ma un valore diverso nel paese di emissione e in quello del pagamento, si

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, qualora l'emissione sia stata compiuta per un fatto scusabile, va esente da pena.

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siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente.

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alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, allegate al presente decreto e firmate, d'ordine

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giorni, a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.

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determinata; 3° l'indicazione del prenditore; 4° l'indicazione della data e del luogo di emissione; 5° la sottoscrizione del Banco come emittente.

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Le azioni risultanti dalla fede di credito si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data dell'emissione. Nondimeno se la fede di credito sia

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; 5° l'indicazione della data e del luogo di emissione; 6° la sottoscrizione del traente.

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° l'indicazione della data e del luogo di emissione, nonchè di quello di pagamento; 6° la clausola che l'assegno sarà pagato soltanto dopo che la filiale

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